ELLA credo

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Credo che se i prodotti sono validi e il servizio e' valido, sia giusto ricavare profitto
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domenica 20 luglio 2025

la responsabilità della difettosità dei prodotti alimentari appunti



appunti per riflessione: come mi difendo di fronte a una contestazione ufficiale? Non sempre la controparte ha ragione. dobbiamo essere forti delle nostre conoscenze sul diritto e della nostra competenza tecnica. chi meglio di noi, operatori conosce le filiere che trattiamo? interagiamo con clienti e operatori che ci richiedono cipolle o pomodori o prosciutti ma NON conoscono nei dettagli il prodotto. mi chiedono carciofi persone che non distinguono un cardo da un carciofo; mi chiedono pomodori persone che non distinguono un ciliegino da un datterino .... dobbiamo fare formazione e condividere le nostre conoscenze. 

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 Caso Saiwa del 1965

Il sistema di produzione di massa comporta la inevitabilità di difetti tecnici e la difficoltà soprattutto in termini di costo della eliminazione totale degli stessi, attraverso un costante sistema di controllo. Non sempre quindi anche di fronte ai difetti del prodotto può parlarsi di una colpa nel processo di fabbricazione e anche nell'ipotesi in cui il danno può farsi risalire ad una violazione del dovere di diligenza, gravante sul produttore, è difficile la identificazione. la prova della negligenza pel non aver preso le necessarie precauzioni ed evitare il verificarsi del difetto e per non averlo scoperto e eliminato.  la sentenza Saiwa affronta e risolve in termini favorevoli , per il consumatore,  questa difficoltà probatoria attraverso un ragionamento che configura giuridicamente la colpa del produttore. Dettagliando 


Quando si parla di colpa, l'onere della prova dovrebbe ricadere sull'attore. Il condizionale è d'obbligo atteso che con l'avallo della suprema corte, è consentito ai giudici di merito, inferire con procedimento logico deduttivo la negligenza del fabbricante dell'alterazione del prodotto. I giudici di merito, stabilisco che l’ avaria della merce, indubbiamente poteva essere addebitata ad un terzo, ovvero ad un rivenditore, per la cattiva conservazione ,che questo ne aveva fatto, ma non essendovi allo stato degli atti alcuna prova o meglio data la estrema difficoltà di provare l'efficienza e la sicurezza in senso assoluto del processo produttivo, si induce la negligenza al processo di fabbricazione, pur essendovi allo stato degli atti la possibilità che la colpa sia dovuta anche allo stato di conservazione degli intermediari.si tratta di un tipico esempio di decisioni ispirata ad esigenze di interesse pubblico più che a canoni di rigore logico e essa risponde a un’ esigenza equitativa di distribuzione dei rischi derivante dal fatto che il fabbricante con il porre il prodotto in commercio in involucri sigillati determina nel pubblico dei consumatori un affidamento sull'integrità del contenuto e quindi resta su di lui addossato l'onere di una successiva alterazione.

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vero, però alcuni colossi mondiali hanno iniziato già da un decennio a NON adottare gli schemi GFSI in favore di schemi personalizzati per garantire la vera qualità anche sensoriale del prodotto. We have to start to make the difference! verrà il giorno in cui si potrà dire: Boicott GFSI? 350 pagine di report per non esplicitare se il vasetto di marmellata è buono (oltre che sano ed etico) e se c'è un valore aggiunto rispetto ai pari presenti sul mercato. Ha senso mi domando? 








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