ELLA credo

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sabato 4 luglio 2015

Etichettatura alimentare- D.L. 116/2014 sulla applicazione delle sanzioni per errori di lieve entità'

D.L. 116 del 14/08/2014- art. 3 per i prodotti agroalimentari, modifica del D.L. 91/2014  in particolare: 
 ((3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, di lieveentita',per le quali e' prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entroil termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell’articolo  16 della citata legge n. 689 del 1981.   3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n.225, e il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 aprile  2010, n. 75, sono abrogati)). 
  4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali e' prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa  pecuniaria, se gia' consentito il pagamento in misura ridotta, la  somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della  citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. ((La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di  entrata in vigore del presente decreto, purche’ l'interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'autorita' competente, di cui all'articolo 17della citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha accertato la  violazione)).

Commento 

Insomma una sorta di ravvedimento operoso dell’etichetta alimentare, dosato nella modalita’ di tutela della salute del consumatore. L’entusiamo per lo sgravio normativo (tutto sommato il legislatore pensa a noi, e agisce per noi) svapora  all’enpasse interpretativa. 
“Errore di lieve entita’”: Cosa vuol dire? Come applicarlo alla realta’ guerresca delle aziende dove corretta interpretazione dell’ indovinello normativo, evita il sacrificio pecuniario, in un contesto imprenditoriale, ove non sono piu’ ammessi imprevisti. Occorre disaminare preventivamente. 
Di lieve entita’?: Non e’ certo il caso di  una data di scadenza omessa, o una “dichiarazione allergeni su una quiche Lorraine in multipara”: caso indubitabile.
Potrebbe essere il caso di un carattere di scrittura sul cartiglio, in colore tutto rosso anziche’ nero? Un comune errore di stampa. Ma, il considerante 17 del FIC suggerisce che occorre tener conto anche di chi ha menomazioni visive. Quindi ai daltonici facciamo un torto, speriamo di lieve entita’. O il caso di un carattere pari a 0,9 mm di altezza, su una etichetta di ben 96 cm² stampata su fondo bianco, con stile de carattere di scrittura, poco chiaro.? Ancora: l’aver scritto “stabilizzatori” anziche’ stabilizzanti in lista ingredienti; questo errore non impatta sulla sicurezza alimentare, potrebbe essere inteso come un lapsus calamai. Ma come prevenire le interpretazioni piu’ talebane? La foresta dei sanzionatori pullula. 
Perche’ -ben dicono i garantisti- la massaia di Voghera deve essere rassicurata da un cartiglio di etichettatura che non lascia arbitrio ad errori interpretativi. Va da se’ comunque che malgrado l'ottemperanza al più' severo rigore di etichettatura,  la nostra massaia di Voghera,  rimane mediamente sovrappeso, mal alimentata,  seguace gretta di  leggende metropolitane sulle annone, che sfidano le normali leggi delle chimica, delle fisica e del misero buon senso comune. E' coccolata da  una offerta alimentare superiore alla immaginazione di Frank Herbert, ma la dieta rimane mediamente poco variata. 
Immaginiamoci il caso: il tuo cliente ti chiama. In sottofondo il rumore delle macchine alimentari, che sputa tonnellate di cartigli, ogni secondo sono migliaia di euro. “Mi confermi assolutamente che sul “maxi pack delizia con le 8 pacchetti” e’ di lieve entita’ che manca la data di scadenza su 6 di 8 perche’ la macchina si e’ rotta …. e ho gia’ 48 bancali in consegna all….Mi confermi che e' cosa lieve e possiamo riparare in 20 giorni facendo... VeroVero? Rif. 5 del D.L. 12 del 25/01/2012 fa seguito al FIC . L’insostenibile leggerezza dell’errore di lieve entita’ va materializzato; nella migliore delle ipotesi posso dire al cliente, per prendere tempo, che sto facendo una prova di laboratorio e entro 2 minuti cronometrati ha la risposta.Ennesima conferma del vizietto del legislatore: l’evanescenza incallita. 
Caro legislatore italiano, dalla formazione pesante e  libresca, la giurisprudenza alimentare non e’  una lotteria colorata, dagli infiniti sorteggi, e dalle mille sorprese ad affetto. In produzione i nastri caricatori corrono, con i soldi degli imprenditori (quelli rimasti vivi). Non vi e’ spazio per bizantinismi su cosa e’ lieve e cosa e’ “pesante.” Sei pregato di specificare esattamente cosa e' "di lieve entità'", prendendoti le tue "responsabilità'- fa anche rima. Sei pregato di esporti, come fanno gli imprenditori, i produttivi, i mille Giopi' de Sanga (i mille gioppini un po' tapini) che ogni giorno lavorano nella filiera food, cercando di fare del loro meglio per non scivolare sui mille tranelli tesi, dalla burocrazia. 
La scrivente, con con l’elmetto in testa, rimane in orgogliosa attesa del codice unico sanzionatorio, a ormai qualche anno dall’entrata in vigore del Regolamento 1169/2011. Sperando che la preghiera non diventi requiem di un documento mai emesso. 


Giopi’ de Sanga- consulente alimentare. 

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