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domenica 12 aprile 2026

DPR IVA

 


Caratteristiche del Documento di Trasporto

Il DPR n.472/1996 ha introdotto il Documento di trasporto, Ddt, in sostituzione della vecchia bolla di accompagnamento. Si tratta di un documento da utilizzare in caso di trasferimento delle merci da un luogo a un altro, anche nel caso in cui si tratti di due stabilimenti della stessa azienda. Dal momento in cui una merce esce dal magazzino di un’azienda, essa deve essere accompagnata dal Ddt, in modo che si sappia cosa esattamente viene trasportato, da chi, chi è il proprietario, dove va e per quali finalità.

Il caso più frequente che ci viene in mente è quello di un trasporto di merce per essere venduta, ma non è affatto detto che questa sia la causale. Per esempio, un’azienda potrebbe semplicemente trasferire merce prodotta dal proprio stabilimento a un magazzino, in attesa che venga successivamente venduta. Il trasporto può avvenire ad opera di una delle due parti, chi effettua la spedizione o chi la riceve, o da terzi, ovvero un vettore.

Il documento di trasporto viene emesso almeno in duplice esemplare e in forma libera prima dell’inizio del trasporto o della consegna. Ulteriori copie del documento possono essere emesse, anche in formato elettronico, per gli altri soggetti coinvolti.
Il DDT non deve necessariamente accompagnare i beni viaggianti,ma può essere inviato anche tramite servizio postale, oppure con l’ausilio di strumenti elettronici, sempre che questo avvenga nel termine della mezzanotte del giorno di consegna



Immaginando di essere davanti a una vendita, per cui la merce sta uscendo dal magazzino per essere venduta al destinatario, nel documento di trasporto dobbiamo trovare i seguenti elementi
-Le generalità del cedente, compreso il numero di Partita IVA.
-Le generalità del cliente, compreso il numero di Partita IVA.
-Numero e data del documento. Il documento può seguire diverse numerazioni, cioè sulla base dei diversi punti di emissione, dei punti vendita, delle filiali o del magazzino. Dunque, il numero progressivo da inserire obbligatoriamente nel documento può non rappresentare esattamente l’ennesima redazione di un Ddt nell’esercizio da parte dell’attività che lo emette, ma solo della filiale o del punto vendita o del magazzino da cui viene movimentata la merce.
-Descrizione dei beni oggetto del contratto con il cliente.
-L’indicazione delle quantità trasportate.
-La causale del trasporto.
-Generalità del vettore che si occupa della consegna, nel caso in cui questa avvenga tramite più vettori risulta sufficiente indicare solo il primo, ossia chi effettua il tragitto iniziale.

-Numero di colli e peso.
-Data in cui la merce lascia la sede del cedente, che non necessariamente coinciderà con quella del documento.

Il documento può accompagnare la merce o essere inviato al cliente non oltre il giorno della spedizione.


(possono essere utilizzate più serie di numerazioni in relazione ai diversi punti di emissione, come punti vendita, filiali, magazzini ecc.)


Tuttavia, supponiamo che la stessa azienda possegga più magazzini e che da un secondo venga spedita merce a un cliente per la trentesima volta nel corso dell’esercizio. L’azienda può decidere di seguire una numerazione unica per tutte le proprie unità produttive oppure di applicare a ogni Ddt una numerazione per unità produttiva.

L'art. 3, comma 2, del dpr 441/97 ha previsto, a far data dal 7 gennaio 1998, che la provenienza dei beni oggetto dell'attività dell'impresa debba risultare, tra gli altri, dal ddt progressivamente numerato dal ricevente. La norma non pone alcuna distinzione tra ddt ricevuti per finalità non traslativa della proprietà (es. conto lavorazione) ovvero per finalità traslative, ragione per cui la numerazione di tali documenti sembrerebbe generalizzata. Si sottolinea però che la relazione di accompagnamento alle misure correttive della riforma dell'Iva ha previsto una modifica del dpr n. 441/97.

Inoltre parte della dottrina (vedasi ItaliaOggi dell'11/3/1998, pag. 33) ha rilevato che la circolare che sarà prossimamente emanata prevederà l'obbligo della numerazione dei soli ddt ricevuti per finalità non traslative della proprietà di beni oggetto dell'attività propria dell’impresa.



L'art. 3, comma 2, del dpr 441/97 ha previsto, a far data dal 7 gennaio 1998, che la provenienza dei beni oggetto dell'attività dell'impresa debba risultare, tra gli altri, dal ddt progressivamente numerato dal ricevente. La norma non pone alcuna distinzione tra ddt ricevuti per finalità non traslativa della proprietà (es. conto lavorazione) ovvero per finalità traslative, ragione per cui la numerazione di tali documenti sembrerebbe generalizzata. Si sottolinea però che la relazione di accompagnamento alle misure correttive della riforma dell'Iva ha previsto una modifica del dpr n. 441/97.


Con riferimento alla numerazione progressiva da attribuire al DDT, si ritiene che in relazione a specifiche esigenze organizzative ed operative proprie dell’impresa, sia consentito l’utilizzo di distinte serie di numerazioni in relazione a diversi punti di emissione come ad esempio magazzini e/o stabilimenti.

La norma sopra richiamata, infatti, nel definire il contenuto obbligatorio del DDT nulla precisa a riguardo.

Pertanto, qualora specifiche ragioni organizzative ed operative lo richiedano, è possibile, a nostro avviso, adottare un metodo di numerazione dei DDT emessi distinto per unità locali possedute (ad esempio per l’unità locale di Milano si può ricorrere ad una numerazione del tipo “DDT n.1/M”, mentre per quella di Padova “DDT n.1/P”). Ovviamente, nella fattura riepilogativa che si andrà ad emettere successivamente si dovrà aver cura di indicare esattamente la numerazione di ciascun DDT da ricomprendere nella fatturazione differita.

Infine, sottolineiamo la possibilità, per la società, di adottare una numerazione distinta per serie anche in fase di successiva fatturazione delle operazioni, sempre secondo le proprie esigenze operative ed organizzative (ad esempio come nel caso in esame, per distinta unità locale). Nell’ambito di ciascuna serie la numerazione deve ovviamente essere continua.