Recentemente l’EFSA ha stabilito un date marking, (con le 4 terms of reference -ToR) strutturati sotto forma di albero decisionale, di impianto HACCP, che riguardano:
- gli aspetti come la presenza di riferimenti normativi sulla conservazione dell’alimenti
- la la valutazione dell’impatto della manipolazione sulla conservazione;
- le condizioni di conservazione del prodotto alimentare.
Inoltre l’EFSA ha predisposto un secondo albero decisionale per supportare l’OSA nella individuazione delle condizioni di stoccaggio e dei limiti temporali entro i quali consumare il prodotto alimentare una volta aperta la confezione. Ciò premesso, ritengo che l’orientamento dell’EFSA individui senza alcun dubbio l’OSA come la figura precipua per determinare la shelf Life dell’alimento, di cui dispone in via esclusiva. La predisposizione di linee guida di supporto all’OSA nella determinazione dell’indicazione di TMC etc.. sono un chiaro segnale degli intendimenti del legiferante.Inoltre, la sentenza della cassazione N. 17063 del 2019 recita: la commercializzazione di prodotti alimentari confezionati per i quali…. TMC superato NON integra l’ipotesi di reato. .. ma solo illecito amministrativo. A detta dei giuristi esperti di diritto alimentare, questo è un indicatore che: la Cassazione individua in chi ha ceduto l’alimento (nello specifico) in cattivo stato di conservazione come il responsabile: quindi l’OSA. O più chiaramente: il proprietario dell’annona. E’ noto che le sentenze degli ermellini fanno giurisprudenza e infatti vengono prese come riferimento negli scritti difensivi e nei pareri del giudice di merito. Infine, Il parere dell’Istituto zooprofilattico della Lombardia dell’Emilia Romagna e delle Venezia, nelle pubblicazioni del Dottor Bonilauri, riporta: “abbiamo preso familiarità con quanto richiesto dal reg.CE N. 2073/05 ….. che impone all’OSA la dimostrazione con soddisfazione dell’autorità competente della vita commerciale prevista dall’alimento”. Questo regolamento ha gettato le basi per la validazione di shelf Life ….tale è divenuta la consuetudine rispetto a queste validazioni tecnologiche, che è stato prodotto uno standard internazionale : microbiologia della catena alimentare etc… requisiti per condurre challenge test…. Per lo studio della potenziale crescita etc…“ Innanzi a queste dichiarazioni come dedurre che il diritto e l ‘arbitrio di una estensione di shelf life risieda nelle mani di un operatore di filiera alimentare che NON dispone (in senso giuridico) più della merce? come poter pensare che un OSA - nello specifico la ditta fornitrice della merce, sia responsabile ovvero incaricata di decidere per un prodotto che non è di sua proprietà, peraltro da un anno? E’ come realizzare una casa - fornire all’acquirente l’agibilità edilizia al momento del rogito. Fatto salvo che poi l’acquirente ritorna al costruttore, che ha ceduto la casa, con certificato di agibilità, e chiede di valutarne l’agibilità al cedente, dopo manutenzione ed interventi. Fanno da corollario le linee guida francesi, DGAL SDSSA 2019 861 che regolamentano in materia di prove di shelf Life, molto specifiche per i deperibili. La shelf life, ridotta, o estesa, annullata o modificata nei termini di esercizio è nelle mani dell’OSA. Pertanto ogni decisione inerente annone di proprietà di un OSA sono demandate all’OSA stesso, pleonasticamente parlando. Vd. Art. 3, 4,7,9, del regolamento EC N. 2073/2005 e s.m. L’orientamento comunitario è stato confermato con il regolamento FIC che è a tutti gli effetti un regolamento di polizia sanitaria, in quanto rimanda con la solita giaculatoria: fatto salvo che il caso non costituisca reato, proprio alla sicurezza sanitaria di conservabili degli alimenti. Non vi è opinabilità delle interpretazioni, tuttavia se Esimi consulenti legali dissentono da questa posizione, sarebbe utile averne esplicitata l’argomentazione a supporto delle loro dichiarazioni, specialmente se si richiede a un esterno di garantire per un bene di proprietà altrui. Se un rigo di un regolamento europeo riporta: l’ OSA … sviluppa prove di conservabilità. …Le misure che gli operatori del settore alimentare devono adottare per garantire la conformità ai criteri che definiscono l’accettabilità di un processo possono comprendere, tra l’altro, controlli delle materie prime, dell’igiene, della temperatura e della conservabilità del prodotto. Come diversamente supporre che sia una persona interessata a monte della filiera a decidere di un qualcosa di cui non dispone più e non controlla, specialmente nelle modalità ambientali? La responsabilità legale non può essere demandata. La legge non distingua tra chi tratta un monoingrediente o chi tratta una pletora di alimenti, anche perchè se li tratta significa che ne possiede il know how, secondo metodo HACCP e di sicurezza del sito. Per quanto assunto nel corso degli anni di fornitura, esistono referti analitici da storico inerenti l’annona fornita. Inoltre esistono report di estensione di shelf life prodotti anni fa, con parere assertivo. Ovvero: storicità di informazioni, unitamente a banche dati (analisi, che sicuramente terranno conto dell’abuso termico e dell’estensione di shelf Life, magari cercando, microbiologicamente una carica psicrofila). Del resto tale attività non può essere demandata ad altri in quanto la validazione dell’estensione di shelf Life deve tener conto dell’uso dell’alimento, delle istruzioni di conservazione dell’alimento ceduto al consumatore. Si tratta di informazioni che il produttore del carciofo congelato o del pomodoro o del dattero trattato, non gestisce.
Per quanto riguarda la scrivente, come OSA che importa, mi sono trovata a decidere di shelf Life estese e talvolta ridotte, in applicazione del metodo HACCP. Lei menziona gli sprechi alimentari e le disquisizioni ultime del ministero. Estensione di shelf life avviene comunque nel rispetto del concetto di sicurezza alimentare.
Ella nella storia della sua impresa e della sicurezza dell’impresa, ha rideterminato la shelf Life delle annone importate o distribuite, decidendo secondo applicazione del metodo HACCP. In caso di richieste di estensione di shelf Life ci si limita a pareri tecnici, in quanto non proprietari della merce venduta. Spetta al manipolatore della merce ogni determinazione in merito.
CI si limita al parere tecnico, che è ciò che la legge consente.